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Circolare 156

Interventi di contrasto alla violazione ed elusione dell’obbligo di istruzione

Legge n. 159/23 “Decreto Caivano" conversione del decreto legge 123/23 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa ....

La legge n. 159/23 (il cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale è necessario richiamare la massima attenzione di docenti e famiglie.
L’art. 12 detta una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Il comma 4 prevede che “…Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione ai genitori o al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
Il comma 5 prevede che In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 4.
Articolo 570-ter del Codice penale
A seguito di tale norma è stato introdotto nel Codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
Decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023 Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.

Alla luce di quanto esposto, i coordinatori di classe devono monitorare attentamente le assenze degli alunni e comunicarle tempestivamente al referente per la dispersione, che provvederà ad informare il sottoscritto per gli adempimenti d’ufficio.